Imu e Tasi: si avvicina la scadenza del 16 giugno

2 Giugno 2017 | da Adnkronos
Imu e Tasi: si avvicina la scadenza del 16 giugno

Si avvicina il termine ultimo per il pagamento dell'Imu e della Tasi. Scadrà infatti il 16 giugno prossimo il termine per il versamento dell'acconto relativo all'Imposta Municipale Propria (Imu) e al Tributo per i servizi indivisibili (Tasi), le tasse sulla casa che, insieme alla tassa sui rifiuti (Tari), costituiscono l'Imposta Unica Comunale (Iuc). I contribuenti potranno scegliere di pagare l'acconto - calcolabile sulla base delle delibere disponibili sul sito del Dipartimento delle Finanze - oppure di versare tutto in un'unica rata o in due, delle quali la seconda con scadenza il 16 dicembre.

Con la legge di Bilancio 2017 non sono state introdotte novità in materia Imu-Tasi. L'art. 1, c. 42, L. 232/2016 ha infatti solamente confermato la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni comunali di incremento dei tributi anche per l'anno d'imposta in corso e la maggiorazione della Tasi prevista dai Comuni nel 2016, previa deliberazione del consiglio comunale. Resta quindi in vigore quanto precedentemente stabilito dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Vediamo, nel dettaglio, cosa sono e come si calcolano Imu e Tasi.

IMU-TASI: DEFINIZIONE E CALCOLO

IMU - L'Imposta Municipale Propria, che ha sostituito l'imposta comunale sugli immobili (ICI), si applica al possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

L'imposta si calcola applicando alla base imponibile, costituita dal valore dell'immobile determinato nei modi previsti dalla legge, l'aliquota stabilita per la particolare fattispecie. L'aliquota ordinaria fissata dalla legge per gli immobili diversi dall’abitazione principale è pari allo 0,76% e i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali: l’aliquota può, pertanto, oscillare da un minimo di 0,46% a un massimo di 1,06%. Per le abitazioni principali non esenti (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), invece, l’aliquota stabilita dalla legge è pari allo 0,4% e i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali: l’aliquota può, pertanto, oscillare da un minimo di 0,2% ad un massimo di 0,6%.

TASI - Il tributo per i servizi indivisibili si applica al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati - ad eccezione dell'abitazione principale diversa da quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e di aree edificabili, mentre sono esclusi i terreni agricoli. La Tasi è dovuta dal titolare del diritto reale e, nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso da quest'ultimo, anche dall'occupante (nella misura, stabilita dal comune, compresa tra il 10% e il 30% dell'imposta complessivamente dovuta).

La Tasi presenta la stessa base imponibile dell'Imu e l'aliquota stabilita dalla legge è pari all'1 per mille. I comuni possono disporre la riduzione dell'aliquota sino all'azzeramento della stessa e introdurre specifiche agevolazioni. La normativa prevede, inoltre, che l'aliquota della Tasi deve rispettare, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, vale a dire il 6 per mille per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e il 10,6 per mille per gli altri immobili.

IMU E TASI: IL PAGAMENTO - I Comuni non inviano a casa nulla di precompilato per cui spetta ai contribuenti compilare il bollettino. E' possibile utilizzare quello postale oppure il modello F24 disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. E' bene ricordare che, anche se Imu e Tasi riguardano lo stesso immobile, occorre compilare due moduli distinti (per l'F24 due diverse righe) indicando i diversi codici di riferimento dei tributi.

 

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