Nel 2016 vietato l’aumento per le aliquote Imu e Tasi

3 Dicembre 2016 | da Il Sole 24 ORE
Nel 2016 vietato l’aumento per le aliquote Imu e Tasi

In assenza di delibere per l’anno 2016, trovano senz'altro applicazione le aliquote Imu e Tasi dell’anno precedente. Se la delibera del 2016 ha elevato alcune aliquote e ne ha ridotte altre, il contribuente è legittimato ad applicare solo quelle ridotte, mentre in luogo delle imposte aumentate si farà riferimento alle misure del 2015. La maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille richiede sempre una delibera di conferma.

Sono alcuni dei chiarimenti del Mef, contenuti nelle Faq (frequently asked questions) relative al pagamento del saldo in scadenza il prossimo 16 dicembre.

Molte delle domande degli operatori derivano dalla previsione della legge di Stabilità 2016 che ha disposto il blocco di tutti gli aumenti dei tributi comunali, con la sola eccezione della Tari. Va peraltro segnalato che il medesimo blocco è riproposto nel disegno di legge di Bilancio 2017. Al riguardo, le Finanze hanno evidenziato come qualunque delibera che si risolva, in concreto, in un aumento di pressione fiscale sia illegittima e possa quindi essere direttamente disapplicata dal contribuente. Ne consegue che sono vietati non solo gli aumenti di aliquota ma anche la revoca di agevolazioni fiscali.

Viene proposto il caso di un Comune che ha deliberato l’aliquota base Tasi dell'1 per mille per i fabbricati merce delle imprese costruttrici e che nel 2015 aveva esentato i fabbricati stessi. Le Finanze confermano che la delibera è illegittima, poiché la previsione a mente della quale è introdotta la suddetta misura base, che può essere elevata sino al 2,5 per mille, deve comunque rispettare la previsione speciale che vieta per l’appunto l’aumento di imposte e tasse. Di conseguenza, i fabbricati merce, nel caso in esame, restano esenti anche per tutto il 2016.

Un’ipotesi particolare riguarda un comune che, per talune fattispecie, ha ridotto l’aliquota Imu, e per altre ha deliberato un incremento di imposta. La Faq delle Finanze rileva che la riduzione è legittima, e quindi è applicabile, mentre l’aumento è contra legem. Ne consegue che per le situazioni assoggettate dalla delibera ad una maggiore tassazione il contribuente è autorizzato ad applicare la delibera 2015.

In assenza di qualsiasi delibera di aliquota, è corretto far riferimento alle misure dell’anno precedente, tenendo comunque conto delle modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2016. A questo proposito, sono richiamate le novità in materia di comodato gratuito ai parenti in linea retta e di immobili locati a canone concordato. Per i primi, compete la riduzione a metà dell’imponibile Imu/Tasi, mentre ai secondi spetta un abbattimento del 25% dell’imposta. A tale riguardo, il Mef ribadisce che, in presenza di aliquote ridotte deliberate per i canoni concordati, l’abbattimento di imposta si cumulerà con la misura agevolata, non essendoci alcun impedimento in tal senso. Le medesime considerazioni valgono per gli immobili concessi in comodato gratuito, in relazione ai quali il Comune potrebbe aver adottato una “tariffa” inferiore a quella ordinaria.

Disco rosso anche per le delibere tardive. Il Mef mette sullo stesso piano quelle adottate dopo il 30 aprile 2016 e quelle adottate entro tale termine ma pubblicate sul sito delle Finanze oltre il 28 ottobre scorso. In entrambi i casi, il contribuente è legittimato ad assumere le aliquote 2015. Fanno eccezione le sole delibere adottate da enti in dissesto nonché quelle assunte in via di autotutela, per correggere errori materiali o vizi di illegittimità commessi nell’atto originario.

Un’altra fattispecie particolare riguarda la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille, applicabile solo nei Comuni che l’hanno già adottata nel 2015. Se il Comune non ha deliberato nulla per il 2016, la maggiorazione non è dovuta, poiché a tal fine occorreva adottare un espresso atto consiliare.

 

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