FIAIP Brescia: la tassazione per trasferimenti immobiliari a titolo oneroso
Avendo riscontrato che molte persone non sono a conoscenza delle imposte dovute in caso di acquisto immobiliare riassumiamo brevemente i casi più diffusi.
Dal 1° gennaio 2014 sono cambiate le imposte indirette e la riforma ha previsto per il trasferimento di immobili, fuori campo IVA, tre aliquote di Registro:
- l’aliquota del 2 % nel caso in cui il trasferimento abbia per oggetto case di abitazione e relative pertinenze ove per l’acquirente ricorrano le condizioni della “prima casa”; fatta eccezione per gli immobili categoria catastale A1 (signorili), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi) considerati “di lusso”;
- l'aliquota del 9 % per tutti gli altri immobili;
- l’aliquota del 12%, per i terreni agricoli e relative pertinenze se l’acquirente non è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo iscritto.
L’imposta di Registro dovuta non può essere in ogni caso inferiore ad Euro 1.000,00 (imposta minima).
Ai fini dell’imposta di registro rimane invariata la determinazione della base imponibile così come rimangono applicabili sia la disciplina del così detto prezzo valore che quella del credito di imposta per il riacquisto entro l’anno.
La riforma modifica invece quanto dovuto per le imposte ipotecarie e catastali che vengono fissate nella misura fissa di euro 50,00 ciascuna (da aggiungere anche nell’ipotesi dell’ imposta minima suddetta).
Nessuna modifica per i trasferimenti di immobili soggetti IVA che determinano imposte (variabili secondo l’acquirente ed il tipo di fabbricato) comprese tra il 4% ed il 22%, più registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (fatto salvo il caso di bene strumentale in cui l’ipotecaria è al 3% e la catastale è all’1%). Sono dovuti anche l'imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie.
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