Casa, chiarimenti su come ripartire la TASI tra proprietari e inquilini

10 Giugno 2014 | da casaBrescia.net
Casa, chiarimenti su come ripartire la TASI tra proprietari e inquilini

Mancano pochi giorni alla prima scadenza per il pagamento degli acconti IMU e TASI prevista per il 16 giugno, almeno per alcuni Comuni, e il Ministero delle Finanze, con un’apposita circolare, ha fornito una serie di chiarimenti sulla corretta applicazione del tributo. Riportiamo di seguito le domande più frequenti:

 

Come si ripartisce la TASI nel caso in cui l'immobile sia affittato?

Il comma 681 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2014 prevede che il proprietario e l'inquilino siano titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in particolare l'inquilino dovrà corrispondere la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo dell'imposta, in base a una percentuale stabilita da delibera comunale, calcolata applicando l'aliquota determinata dal Comune. La restante parte dell'imposta sarà versata dal proprietario. Rimane facoltà dell'amministrazione comunale prevedere particolari detrazioni a favore dell'inquilino, che verranno dichiarate ancora una volta nella delibera sulla TASI.

 

Se il Comune nella delibera non ha indicato la percentuale per la suddivisione dell'imposta tra proprietario e inquilino, come si deve pagare?

Nel caso in cui il Comune, nella delibera, non abbia indicato la percentuale per la ripartizione della TASI tra proprietario e inquilino, quest'ultimo deve versare l'imposta nella misura minima del 10%, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico dell'occupante dell'immobile debba essere espressamente deliberata dal Comune stesso.

 

In caso di mancato versamento della propria quota della tassa sui servizi indivisibili da parte dell'inquilino, il proprietario è responsabile del mancato pagamento?

Se l'inquilino non paga la propria parte di TASI, il proprietario non è responsabile del mancato versamento. Infatti il comma 671 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2014 introduce la responsabilità solidale solo tra due comproprietari o tra due inquilini, e non tra proprietari e inquilini, che rimangono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

 

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